Fondi Agea, il Riesame annulla i sequestri: accolte le tesi degli allevatori dei Nebrodi

Annullati dal Tribunale del riesame di Enna i decreti emessi dal gip di Enna di sequestro dei beni di un gruppo di allevatori e imprenditori agricoli indagati per presunta indebita percezione di contributi erogati dall’Agea nell’ambito della Politica agricola comune (Pac). Questi imprenditori agricoli e allevatori risiedono nei comuni di: Troina, Cerami, Capizzi e Cesarò. Gli indagati hanno presentato richiesta di contribuiti all’Agea, dichiarando di aver condotto i propri animali a pascolare su terreni al di fuori dei loro comuni di appartenenza avuti in concessione per il pascolo, ma non ne hanno registrato la movimentazione alla Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica BDN. Agli imprenditori agricoli è contestato il mancato rispetto del “codice pascolo”, che prevede l’obbligo di registrare la movimentazione degli animali nella BDN. Questa registrazione è un passaggio necessario per i necessari controlli sanitari sugli animali e per verificare la presenza effettiva del bestiame sui terreni indicati nella richiesta di contributi all’Agea. L’omissione di questa comunicazione ha suscitato negli inquirenti il sospetto che non fosse casuale, ma un modo per sottrarsi ai controlli e ottenere indebitamente i contributi richiesti. In concreto, gli allevatori avrebbero dovuto comunicare la movimentazione degli animali allo Sportello unico per le attività produttive di Cesarò nel cui territorio ricadono i terreni destinati al pascolo. Si tratta dei 4200 ettari di boschi ricadenti nel Parco dei Nebrodi. Questi boschi sono di proprietà del comune di Troina, gestiti dall’Azienda Speciale Silvo-Pastorale, ma per singolari vicende storiche risalenti a 130 anni fa, ricadano nel comune di Cesarò. Questi terreni erano stati ceduti in concessione dalla suddetta azienda agli allevatori per il pascolo dei loro animali. Il Tribunale di Enna ha accolto le motivazioni degli avvocati che difendono gli imprenditori agricoli e zootecnici indagati, secondo i quali la movimentazione degli animali è avvenuta nell’ambito della stessa azienda e pertanto non sussiste l’obbligo di rispettare il requisito previsto dal codice pascolo. La decisione del Tribunale del riesame di Enna è simile a quella adottata del Tribunale del riesame di Catania per un caso analogo.

Silvano Privitera

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